Accisa e addizionale regionale

Accisa e addizionale regionale

Le forniture per il consumo di gas naturale sono soggette alle accise e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo.


Nuova classificazione dal 1° gennaio 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il D.Lgs. 43/2025 ha previsto una nuova denominazione delle destinazioni d'uso del gas naturale. In forza del D.Lgs. 43/2025 e della Circolare ADM 32/2025, la classificazione delle accise sul gas naturale cambia: le definizioni di "usi civili" e "usi industriali" sono sostituite da "usi domestici" e "usi non domestici". Questa riforma semplifica e allinea la disciplina del gas a quella elettrica.

Principali novità e nuove denominazioni (dal 01/01/2026)

  • Usi domestici (ex "civili"): includono il consumo in abitazioni, uffici pubblici, studi professionali, istituti scolastici e bancari.
  • Usi non domestici (ex "industriali"): includono tutte le attività produttive, industriali, artigianali e commerciali non rientranti negli usi domestici.
  • Usi promiscui: definita una disciplina specifica per la gestione del gas fornito tramite un unico punto di riconsegna per usi misti.

Usi non domestici (ex "industriali") — Aliquota agevolata

Alcuni impieghi di gas naturale possono essere assoggettati a un'aliquota agevolata, ossia un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'agevolazione può essere concessa, esclusivamente su richiesta del cliente, quando il gas naturale viene impiegato per le seguenti attività:

  • attività industriali e artigianali;
  • attività alberghiere;
  • attività di ristorazione/bar;
  • forni da pane;
  • impianti sportivi gestiti da associazioni dilettantistiche senza fine di lucro;
  • attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
  • attività agricole e distribuzione commerciale.

Documenti da presentare per l'accisa agevolata

Per poter usufruire dell'aliquota agevolata devono essere presentati, per ogni contatore/matricola e punto di fornitura per i quali si richiede l'agevolazione, i seguenti documenti:

  1. Modulo di richiesta agevolazione accisa agevolata.
  2. Documento di riconoscimento del firmatario richiedente l'agevolazione.
  3. Certificato della CCIAA aggiornato per verificare se il tipo di attività svolta prevede l'agevolazione, oppure un'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA.
  4. Dichiarazione relativa agli "Esercizi di Ristorazione", con indicazione del tipo di licenza in uso.
  5. Statuto delle associazioni e/o istituzioni, per quanto riguarda l'attività dilettantistica svolta senza scopo di lucro e l'attività ricettiva finalizzata all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti.

Questi documenti devono essere presentati contemporaneamente, al momento della richiesta di attivazione della fornitura o in un momento successivo.


Forze armate nazionali

Per le Forze Armate nazionali è prevista una particolare aliquota di accisa ridotta, attualmente pari a 0,01166 €/mc, e l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale regionale.

Appartengono alle Forze Armate nazionali: l'Esercito (inclusa l'Arma dei Carabinieri), la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di Finanza.

Le Forze Armate nazionali devono presentare formale istanza con l'indicazione delle utenze (uffici, caserme, alloggi di servizio, ecc.) adibite agli usi ammessi all'agevolazione, con allegata copia del documento di riconoscimento. Nel caso di alloggi occupati dal personale anche al di fuori della caserma, è necessaria anche la sottoscrizione del comando che ne dichiari l'uso istituzionale.


Casi di esenzione dall'accisa e dall'addizionale regionale

Il gas naturale è esente dall'applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale quando è destinato ai seguenti soggetti:

  • nell'ambito di relazioni diplomatiche o consolari;
  • organizzazioni internazionali riconosciute e ai loro membri;
  • forze armate di qualsiasi Stato (esclusa l'Italia) parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO), per i soli usi istituzionali o ufficiali, quali rappresentanze diplomatiche e consolari, e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa l'esenzione IVA.

Casi di esclusione dall'accisa e dall'addizionale

Il nuovo articolo 21 del D.Lgs. 26/07 prevede la non applicabilità delle accise — con la conseguente esclusione dal relativo campo di applicazione — per i seguenti impieghi di gas naturale:

  • per la riduzione chimica;
  • nei processi elettrolitici;
  • nei processi metallurgici, classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità Europea sotto il codice DJ 27;
  • nei processi mineralogici, classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità Europea sotto il codice DI 26.

I soggetti che hanno diritto all'esclusione devono presentare apposita istanza.