Accisa e addizionale regionale
Le forniture per il consumo di gas naturale sono soggette alle accise e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il D.Lgs. 43/2025 ha previsto una nuova denominazione delle destinazioni d'uso del gas naturale. In forza del D.Lgs. 43/2025 e della Circolare ADM 32/2025, la classificazione delle accise sul gas naturale cambia: le definizioni di "usi civili" e "usi industriali" sono sostituite da "usi domestici" e "usi non domestici". Questa riforma semplifica e allinea la disciplina del gas a quella elettrica.
Alcuni impieghi di gas naturale possono essere assoggettati a un'aliquota agevolata, ossia un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
L'agevolazione può essere concessa, esclusivamente su richiesta del cliente, quando il gas naturale viene impiegato per le seguenti attività:
Per poter usufruire dell'aliquota agevolata devono essere presentati, per ogni contatore/matricola e punto di fornitura per i quali si richiede l'agevolazione, i seguenti documenti:
Questi documenti devono essere presentati contemporaneamente, al momento della richiesta di attivazione della fornitura o in un momento successivo.
Per le Forze Armate nazionali è prevista una particolare aliquota di accisa ridotta, attualmente pari a 0,01166 €/mc, e l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale regionale.
Appartengono alle Forze Armate nazionali: l'Esercito (inclusa l'Arma dei Carabinieri), la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di Finanza.
Le Forze Armate nazionali devono presentare formale istanza con l'indicazione delle utenze (uffici, caserme, alloggi di servizio, ecc.) adibite agli usi ammessi all'agevolazione, con allegata copia del documento di riconoscimento. Nel caso di alloggi occupati dal personale anche al di fuori della caserma, è necessaria anche la sottoscrizione del comando che ne dichiari l'uso istituzionale.
Il gas naturale è esente dall'applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale quando è destinato ai seguenti soggetti:
Il nuovo articolo 21 del D.Lgs. 26/07 prevede la non applicabilità delle accise — con la conseguente esclusione dal relativo campo di applicazione — per i seguenti impieghi di gas naturale:
I soggetti che hanno diritto all'esclusione devono presentare apposita istanza.
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