In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento di una o più fatture, Nebrodi Gas Vendita invia al cliente formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), con riferimento alle fatture non pagate, come previsto dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato alla delibera ARG/gas 99/11).
L'avviso di costituzione in mora è inviato a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata in bolletta e contiene le seguenti informazioni:
Il termine ultimo di pagamento e il termine per l'invio al distributore della richiesta di sospensione della fornitura sono applicati da Nebrodi Gas Vendita nel rispetto di quanto previsto dal TIMG.
Il cliente, al fine di interrompere le procedure previste in caso di morosità, deve comunicare l'avvenuto pagamento entro il termine indicato nell'avviso di costituzione in mora, inviando a Nebrodi Gas Vendita copia del relativo bollettino di pagamento, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso.
Nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità senza rispettare i tempi previsti, Nebrodi Gas Vendita eroga l'indennizzo automatico, per l'ammontare previsto dal TIMG, al cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile, in ogni caso entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione. Nei casi di erogazione dell'indennizzo, Nebrodi Gas Vendita non richiede il pagamento dei corrispettivi relativi alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
| Causale | Indennizzo |
|---|---|
| Mancato invio della comunicazione di costituzione in mora | € 30 |
| Mancato rispetto dei termini | € 20 |
Per i soli clienti non disalimentabili, in caso di morosità, in luogo della richiesta di sospensione della fornitura, Nebrodi Gas Vendita può richiedere all'impresa di distribuzione la risoluzione del contratto di trasporto e distribuzione, a seguito della quale i punti di prelievo del cliente moroso saranno trasferiti ai servizi di ultima istanza, secondo quanto previsto dal TIMG.
Per l'elenco dei clienti non disalimentabili si rimanda all'art. 1.1 del TIMG per il settore del gas naturale.
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