La bolletta spiegata

La bolletta deve contenere anche informazioni riguardo alle modalità per richiedere la rateizzazione.

La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i 10 giorni successivi alla scadenza di pagamento. Se la richiesta viene presentata in ritardo, è facoltà del venditore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla.

Si applicano le seguenti condizioni:

  • la rateizzazione non è possibile per importi inferiori a 50 €;
  • le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità identica a quella con cui vengono emesse le bollette;
  • sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Se il cliente recede dal contratto per cambio fornitore prima della fine del piano di rateizzazione, il venditore può richiedere eccezionalmente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute, secondo una periodicità mensile.