A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi annui.
Per "usi civili", come da chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d'impiego del gas naturale diverse da quelle "industriali", così come definite dall'art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504.
Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:
Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% devono presentare formale istanza.
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