Servizio di conciliazione

Servizio Conciliazione per controversie su elettricità e gas

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Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per offrire ai clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice, gratuita e veloce per la risoluzione di eventuali controversie con gli operatori.

L’attività si svolge con l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione e in materia energetica, che aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente, senza necessità di ricorrere alla giustizia ordinaria.

A chi si rivolge il Servizio

Il Servizio Conciliazione è accessibile a:

  • Clienti finali di energia elettrica e gas naturale
  • Prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica), per eventuali controversie con gli operatori e con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici)

Chi è tenuto a partecipare

La partecipazione al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità è obbligatoria per:

  • Tutti i venditori di energia elettrica e gas
  • Tutti i distributori di energia elettrica e gas
  • Il GSE, limitatamente alle procedure attivate dal prosumer e attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato

Unica eccezione: il FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), che non è soggetto a tale obbligo.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, che rappresenta una condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. In altre parole, prima di rivolgersi al giudice, il cliente deve aver tentato di risolvere la controversia attraverso questa procedura.

Valore dell’accordo raggiunto

L’eventuale accordo siglato presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, in caso di mancato rispetto dei contenuti dell’accordo, le parti possono farlo valere direttamente dinanzi al giudice competente, senza dover instaurare un nuovo procedimento di merito.

Caratteristiche del Servizio

Il Servizio Conciliazione presenta i seguenti vantaggi:

  • Gratuito per il cliente
  • Interamente online, senza necessità di spostamenti
  • Gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità
  • Conforme alla normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution)
  • Iscritto negli elenchi europei ADR e ODR in materia di consumo

Come accedere al Servizio

Per attivare la procedura o per ottenere maggiori informazioni, è possibile consultare il portale ufficiale del Servizio Conciliazione ARERA.

Costituzione in mora

Informativa su tempistiche e modalità per la costituzione in mora dei clienti

Nebrodi Gas Vendita srl, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), fornisce ai propri clienti tutte le informazioni utili relative alle tempistiche e alle modalità previste per la costituzione in mora in caso di mancato pagamento delle bollette.

Cos’è la costituzione in mora

La costituzione in mora è la procedura formale con cui il venditore comunica al cliente il mancato pagamento di una o più fatture, attivando i termini previsti dalla normativa per la regolarizzazione della posizione debitoria. Il rispetto delle tempistiche e delle modalità previste rappresenta una tutela fondamentale sia per il cliente sia per il venditore.

Cosa contiene l’informativa

Il documento ufficiale riporta in dettaglio:

  • Le tempistiche previste per l’invio della comunicazione di costituzione in mora
  • Le modalità con cui viene formalizzata la procedura
  • I termini di pagamento per regolarizzare la propria posizione
  • Le conseguenze del mancato pagamento entro i termini indicati
  • Le procedure di sospensione della fornitura previste dalla normativa
  • Le modalità per evitare l’interruzione del servizio

Consulta il documento completo

Per prendere visione di tutti i dettagli relativi alle tempistiche e alle modalità di costituzione in mora, è possibile scaricare il documento ufficiale in formato PDF:

👉 Scarica l’informativa completa (PDF)

Contatti e orari di apertura

Contatti e orari di apertura

Per qualsiasi informazione, richiesta o assistenza, Nebrodi Gas Vendita srl mette a disposizione dei propri clienti diversi canali di contatto e uno sportello fisico con orari dedicati all’utenza.

Recapiti telefonici

  • Telefono ufficio: 0941 918162
  • WhatsApp: 320 0741598 (utilizzabile anche per l’invio dell’autolettura del gas)

Orari di apertura degli uffici

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:

  • Lunedì: dalle 9:00 alle 12:30
  • Mercoledì: dalle 15:00 alle 19:00
  • Giovedì: dalle 9:00 alle 12:30

Come contattarci

Per agevolare il cliente, è possibile scegliere il canale più comodo:

  • Telefonata diretta durante gli orari di apertura per parlare con un operatore
  • Messaggio WhatsApp per comunicazioni rapide e per l’invio dell’autolettura
  • Visita in sede negli orari di sportello per assistenza personalizzata

Il nostro personale è a disposizione per fornire chiarimenti su bollette, contratti, autoletture, volture, subentri e su tutti i servizi offerti.

Prescrizione biennale

Energia: dal 1° gennaio 2019 prescrizione ridotta da 5 a 2 anni anche per le bollette del gas

Più trasparenza sugli importi prescritti e maggiore tutela per i clienti finali

Dal 1° gennaio 2019, anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione imputabili al venditore o al distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare esclusivamente gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.

La riduzione del termine di prescrizione da 5 a 2 anni era già stata introdotta per le forniture elettriche a partire dal 1° marzo 2018, in attuazione della Legge di Bilancio 2018.

Maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili

Per agevolare il cliente nell’esercizio del proprio diritto, i venditori sono ora tenuti ad adottare modalità di fatturazione più chiare. In particolare, dovranno:

  • Emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi relativi a consumi risalenti a più di 2 anni, oppure
  • Evidenziare in modo chiaro e comprensibile tali importi all’interno della fattura che contiene anche i consumi più recenti
  • Informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili
  • Fornire un format pronto all’uso per facilitare la comunicazione della volontà di non pagare

Quanto sopra è stato stabilito dalla delibera 569/2018/R/com, che si inserisce nel procedimento di attuazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), nell’ambito del quale erano già state adottate le delibere 97/2018/R/com e 264/2018/R/com, in vigore dalla primavera 2018.

Come funziona la nuova procedura

A partire dal nuovo anno, il venditore di luce e gas dovrà adottare una delle seguenti modalità:

  • Emettere una fattura dedicata contenente esclusivamente gli importi oggetto di prescrizione
  • In alternativa, darne separata e chiara evidenza all’interno di una fattura di periodo o di chiusura

In entrambi i casi, il venditore dovrà:

  • Informare il cliente della possibilità di non pagare tali importi
  • Predisporre una pagina iniziale aggiuntiva con un format pronto all’uso per eccepire la prescrizione
  • Rendere disponibile lo stesso format sul proprio sito web e presso eventuali sportelli fisici
  • Indicare un recapito postale o fax e un indirizzo email a cui inviare la comunicazione
  • Escludere automaticamente gli importi prescritti dai pagamenti in caso di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito

Quando la responsabilità è attribuita al cliente

Nel caso in cui il ritardo nella fatturazione di consumi risalenti a più di due anni sia presumibilmente attribuibile al cliente, il venditore dovrà indicare in bolletta:

  • L’ammontare degli importi relativi a tali consumi, che dovranno essere pagati
  • I motivi della presunta responsabilità del cliente
  • Le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore

Qualora invece il venditore decidesse di rinunciare autonomamente ai crediti prescrittibili, sarà tenuto unicamente a fornirne adeguata informativa al cliente.

Una consultazione per ottimizzare la filiera

A completamento del provvedimento, viene inoltre aperta una consultazione con tutti i soggetti interessati, finalizzata a:

  • Efficientare le interazioni tra gli operatori della filiera energetica
  • Ottimizzare la raccolta dei dati utili alla fatturazione finale

In attesa degli esiti della consultazione, nei casi in cui il venditore non sia direttamente responsabile del ritardo di fatturazione e non disponga degli elementi per individuarne le responsabilità, dovrà comunque assolvere a specifici obblighi informativi, così da consentire al cliente finale di comunicare la propria volontà di eccepire la prescrizione.